IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331,
che  conferisce  al  Governo  delega  ad  adottare, entro un anno, un
decreto  legislativo  per  disciplinare  la graduale sostituzione dei
militari  in  servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e
con  personale  civile  del  Ministero  della difesa entro sette anni
dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo;
  Visto  il  decreto  legislativo  8  maggio 2001, n. 215, emanato in
attuazione della predetta disposizione;
  Visto  l'articolo  3,  comma 4, della citata legge n. 331 del 2000,
che delega il Governo ad adottare, nel rispetto delle modalita' e dei
principi e criteri direttivi indicati dal comma 1, uno o piu' decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo  n.  215 del 2001, entro un anno dalla data di entrata in
vigore di tale decreto legislativo;
  Visto  l'articolo  31  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3, che
differisce  al  31  luglio  2003 il termine previsto dall'articolo 3,
comma 4, della legge n. 331 del 2000;
  Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 giugno 2003;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 luglio;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i
Ministri   dell'interno,   dell'economia   e   delle  finanze,  della
giustizia,  delle  infrastrutture  e  dei trasporti e delle politiche
agricole e forestali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
           Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo
                        8 maggio 2001, n. 215

  1.  All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n.  215, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2004" sono sostituite
dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2006".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - La legge 14 novembre 2000, n. 331, recante «Norme per
          l'istituzione  del  servizio  militare  professionale»,  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          269  del 17 novembre 2000; si riporta il testo dell'art. 3,
          commi 1 e 4:
              «Art.  3  (Trasformazione  progressiva  dello strumento
          militare  in professionale). - 1. Il Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore
          della   presente  legge,  previo  parere  delle  competenti
          Commissioni  parlamentari  che  si esprimono entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  assegnazione  del relativo schema,
          corredato  dai  pareri  previsti  dalla  legge,  un decreto
          legislativo  per  disciplinare  la  graduale  sostituzione,
          entro  sette  anni  a  decorrere  dalla  data di entrata in
          vigore  del  medesimo  decreto legislativo, dei militari in
          servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con
          personale  civile  del  Ministero  della difesa. Il decreto
          legislativo  sara' informato ai seguenti principi e criteri
          direttivi:
                a) disciplinare  la  progressiva riduzione a 190 mila
          unita'   dell'organico   complessivo  delle  Forze  armate,
          secondo  un  andamento  della  consistenza del personale in
          servizio  coerente con l'evoluzione degli oneri di cui alla
          tabella  A  allegata  alla  presente  legge,  ad esclusione
          dell'Arma  dei  carabinieri,  del  Corpo  della  Guardia di
          finanza  e  del  Corpo delle capitanerie di porto, entro il
          periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma,
          in modo da:
                  1)  non pregiudicare l'assolvimento delle finalita'
          di cui all'art. 1;
                  2)  prevedere  un  rapporto percentuale rispondente
          alle  esigenze  ordinativo  funzionali  di  ciascuna  Forza
          armata tra le seguenti categorie di personale:
                  2.1)  ufficiali  in  servizio  permanente,  di  cui
          all'art.  2  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1997, n.
          490;
                  2.2)  sottufficiali  in servizio permanente, di cui
          all'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
                  2.3)   volontari   di  truppa,  parte  in  servizio
          permanente ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995,
          n.  196,  e  parte  in  ferma  prefissata, di cui garantire
          l'immissione  anche  in  deroga  all'art.  39  della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
                b) prevedere  il soddisfacimento delle esigenze delle
          Forze  armate,  nel periodo di sette anni di cui all'alinea
          del  presente  comma,  ricorrendo  ai giovani soggetti alla
          leva   nati  entro  il  1985,  rispettando  la  progressiva
          riduzione  dell'organico  complessivo delle Forze armate ai
          sensi della lettera a);
                c) disciplinare    il    progressivo   raggiungimento
          dell'entita' dell'organico delle singole categorie indicate
          alla lettera a), prevedendo anche il transito del personale
          in  esubero  rispetto  all'organico  delle Forze armate nei
          ruoli  di altre amministrazioni in relazione alle esigenze,
          ai   profili   di   impiego  e  alla  programmazione  delle
          assunzioni da parte delle amministrazioni stesse o, in caso
          di  mancato reimpiego, il collocamento in ausiliaria se con
          meno  di  cinque  anni  dai  limiti  di  eta'  previsti per
          ciascuna categoria di personale;
                d) prevedere l'emanazione di norme e l'individuazione
          di  incentivi  di  carattere giuridico per il reclutamento,
          anche  decorso  il  periodo di sette anni di cui all'alinea
          del  presente  comma,  di  ufficiali  ausiliari delle Forze
          armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia
          di  finanza, da trarre anche dagli ufficiali di complemento
          in congedo;
                e) nell'ambito     del     progressivo     incremento
          dell'entita' dell'organico dei volontari, assicurare per il
          triennio  2000-2002  un  reclutamento di volontari in ferma
          prefissata   nella   misura  massima  di  30.506  unita'  e
          l'immissione  in  servizio permanente di non piu' di 10.450
          volontari  ad  incremento della consistenza massima fissata
          dall'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
                f) prevedere  norme  riguardanti i volontari in ferma
          prefissata delle Forze armate, con esclusione dell'Arma dei
          carabinieri. In particolare il decreto legislativo:
                  1)  prevede  il  reclutamento di volontari in ferma
          prefissata di durata di uno o cinque anni, da impiegare sia
          sul  territorio  nazionale  sia  all'estero, modificando in
          funzione  di tali previsioni le corrispondenti disposizioni
          del  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nonche' la
          possibilita'  di differenziare le modalita' di reclutamento
          in   relazione   alla  durata  della  ferma  contratta,  di
          alimentare  con i volontari in ferma di un anno i volontari
          in  ferma  prefissata  di  cinque  anni  e  di  rimanere in
          servizio  dopo  la  ferma di cinque anni per due successive
          rafferme biennali;
                  2)  prevede modalita' per consentire, al termine di
          una ferma minima di cinque anni, l'immissione dei volontari
          in  ferma  prefissata  nel  ruolo dei volontari in servizio
          permanente;   in   relazione  alle  esigenze  organiche  da
          soddisfare annualmente;
                  3)  prevede che per l'accesso alla ferma prefissata
          di  cinque anni, per le rafferme biennali e per il transito
          nei   ruoli   dei   volontari   in   servizio   permanente,
          costituiscano  titoli  da  valutare  l'espletamento,  senza
          demerito,  della  ferma  di  un  anno  e  le  qualifiche  e
          specializzazioni acquisite durante tale periodo;
                  4) incentiva il reclutamento dei volontari in ferma
          prefissata di cinque anni prevedendo che le possibilita' di
          accesso  dei  volontari di truppa in servizio permanente al
          ruolo  dei  marescialli  dell'Esercito,  esclusa l'Arma dei
          carabinieri,  della  Marina  e  dell'Aeronautica,  previste
          dall'art.  11  del  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n.
          196, siano incrementate in relazione alla disponibilita' di
          personale  con  i requisiti fissati nel medesimo art. 11 ed
          in relazione alle carenze organiche;
                  5)    disciplina    le   modalita'   per   favorire
          l'inserimento  nel mondo del lavoro del personale eccedente
          rispetto  all'organico  delle  Forze  armate ai sensi della
          lettera  a),  nell'ambito  degli  ordinari  stanziamenti di
          bilancio  previsti  per gli interventi indicati al presente
          numero:
                    5.1)  prevedendo  iniziative  per il sostegno, la
          formazione  professionale,  il  completamento  di  cicli di
          studio  ed  il  collocamento  preferenziale sul mercato del
          lavoro  privato,  anche attraverso il ricorso a convenzioni
          tra  il  Ministero  della  difesa  e  le associazioni delle
          imprese  private  e  l'attivazione  di  agevolazioni  anche
          finanziarie  che  favoriscano  le assunzioni da parte delle
          imprese;
                    5.2) determinando il numero di posti da riservare
          ai  militari  volontari  che  cessano  dal  servizio  senza
          demerito  nei  ruoli  iniziali  dell'Arma  dei carabinieri,
          della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di finanza,
          del  Corpo  di  polizia  penitenziaria, del Corpo forestale
          dello  Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei
          Corpi   di  polizia  municipale  e  nei  ruoli  civili  del
          Ministero della difesa;
                    5.3)  rideterminando la percentuale della riserva
          obbligatoria  per  l'assunzione  presso  le amministrazioni
          civili   dello  Stato,  di  cui  all'art.  30  della  legge
          31 maggio  1975, n. 191, come sostituito dall'art. 19 della
          legge 24 dicembre 1986, n. 958;
                    5.4)  prevedendo  che,  qualora  la riserva per i
          volontari  nei  concorsi  per  l'assunzione  agli  impieghi
          civili  di  cui  al  numero  5.3)  e per l'accesso ai ruoli
          iniziali   di   cui  al  numero  5.2)  non  possa  operare,
          integralmente  o parzialmente, perche' da' luogo a frazione
          di posto, tale frazione si cumuli con la riserva a concorsi
          dello  stesso  tipo  banditi  dalla  stessa amministrazione
          ovvero  ne sia prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui
          l'amministrazione  proceda  ad  assunzioni attingendo dalla
          graduatoria degli idonei;
                  6)   disciplina,   il   trattamento   giuridico  ed
          economico dei volontari in ferma prefissata quinquennale ed
          in  rafferma,  armonizzandolo  con  quello dei volontari in
          servizio  permanente  ed  adeguandolo  ai  diversi tempi di
          prestazione del servizio volontario;
                  7)  prevede  che  a  decorrere dalla data della sua
          entrata  in  vigore  sia modificata la disciplina di cui ai
          commi  3,  4,  4-bis  e 4-ter dell'art. 2 del decreto-legge
          21 aprile  1999,  n.  110,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, in corrispondenza delle
          previsioni da esso recate;
                  8)  detta  norme  transitorie  e  di raccordo volte
          anche  a  tutelare la posizione del personale in servizio o
          in  corso  di  arruolamento  alla data di entrata in vigore
          della  presente  legge  e  ad armonizzare le previsioni del
          decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del
          decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;
                g) prevedere,     al     fine     di    salvaguardare
          prioritariamente   l'impiego  operativo  dei  volontari  di
          truppa,    il    progressivo   affidamento   di   incarichi
          amministrativi e logistici a personale civile del Ministero
          della  difesa,  nel  rispetto  delle  vigenti  procedure  e
          garantendo  il  soddisfacimento  delle  esigenze  organiche
          previste  dal  decreto  legislativo 16 luglio 1997, n. 265,
          avvalendosi,  nell'ambito  degli  ordinari  stanziamenti di
          bilancio,  anche  di  imprese private per lo svolgimento di
          attivita'   di   natura  logistica  attualmente  svolte  da
          personale  militare  e  non  connesse al soddisfacimento di
          esigenze di sicurezza e di difesa delle strutture militari;
                h) adeguare  la  normativa  che  regola  il  servizio
          militare  obbligatorio,  fermo restando quanto previsto per
          le modalita' di chiamata alla leva o alle armi, nonche' per
          le  dispense  di  cui  agli  articoli 1  e  7  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in modo da:
                  1)  consentire  una  gestione  unitaria dei giovani
          disponibili a prestare in armi il servizio di leva, secondo
          quanto  disposto  sulla  formazione dei contingenti e sulla
          disponibilita'  dall'art.  1  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1997, n. 504;
                  2)  indicare  espressamente  le  norme  abrogate in
          materia  di  servizio militare obbligatorio, coordinando le
          restanti  norme  in vigore con quelle emanate in attuazione
          della presente legge;
                  3)  prevedere che sia reclutato prioritariamente il
          personale  da  assegnare  ad enti o reparti dislocati entro
          cento chilometri dal luogo di residenza ed il personale che
          risponde  per  indice  di  idoneita'  somatico-funzionale o
          titolo  di  studio  o  precedente occupazione ai profili di
          incarico  delle  Forze  armate,  prevedendo altresi' che il
          Ministro  della  difesa,  di  concerto  con il Ministro dei
          trasporti   e   della  navigazione  e  sentite  le  regioni
          interessate,   assuma  iniziative  volte  ad  agevolare  la
          fruizione  dei  mezzi  di trasporto per i militari di leva,
          con  particolare riguardo per coloro che non possono essere
          impiegati  entro i cento chilometri dal luogo di residenza,
          a  causa  della dislocazione delle unita' e delle strutture
          militari  sul territorio nazionale, allo scopo di favorirne
          il rientro periodico al luogo di residenza;
                i) coordinare   le   norme   vigenti  in  materia  di
          reclutamento del personale militare femminile;
                l) prevedere  che,  ferme  restando  le  disposizioni
          vigenti,  soddisfatte  le  esigenze delle Forze armate, ivi
          comprese quelle delle Capitanerie di porto, a decorrere dal
          1° gennaio 2003 e relativamente al periodo di sette anni di
          cui all'alinea del presente comma, il Ministro della difesa
          stabilisca,  con proprio decreto adottato di concerto con i
          Ministri  dell'interno,  della giustizia e delle finanze, i
          contingenti   autorizzati   a  prestare  servizio  di  leva
          nell'Arma  dei  carabinieri,  nella  Polizia  di Stato, nel
          Corpo  della  Guardia  di  finanza,  nel  Corpo  di polizia
          penitenziaria  e  nel  Corpo nazionale dei vigili del fuoco
          tenendo conto della progressiva contrazione del contingente
          di giovani da chiamare alle armi.
              2. (Omissis).
              3. (Omissis).
              4.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro un anno
          dalla  data di entrata in vigore del decreto legislativo di
          cui  al  comma  1,  uno  o piu' decreti legislativi recanti
          disposizioni  integrative  e correttive al medesimo decreto
          legislativo,  nel rispetto delle modalita' e dei principi e
          criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1.».
              - Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
          «Disposizioni    per    disciplinare    la   trasformazione
          progressiva  dello  strumento  militare in professionale, a
          norma  dell'art.  3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
          n.  331»,  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001.
              - La legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
          ordinamentali  in  materia di pubblica amministrazione», e'
          pubblicata      nel      supplemento     ordinario     alla
          Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003. Si riporta il
          testo dell'art. 31:
              «Art.  31  (Differimento  di  termine). - 1. Il termine
          previsto  dall'art.  3,  comma  4,  della legge 14 novembre
          2000,  n.  331,  per  l'emanazione  di  uno  o piu' decreti
          legislativi  recanti  disposizioni integrative e correttive
          del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e' differito
          fino al 31 luglio 2003.».
          Nota all'art. 1:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  6  del  decreto
          legislativo   8 maggio   2001,   n.  215  (vedi  nota  alle
          premesse), come modificato dal presente decreto:
              «Art.  6  (Gestione  delle eccedenze). - 1. Ai fini del
          progressivo  conseguimento  dei  volumi  organici stabiliti
          dalla  tabella  A 'allegata al presente decreto e fino alla
          data   del  31 dicembre  2020,  il  personale  militare  in
          servizio   permanente   dell'Esercito,   della   Marina   e
          dell'Aeronautica    eccedente   rispetto   alle   dotazioni
          organiche   stabilite   per   l'anno   di  riferimento,  da
          individuarsi  con  decreto  del  Ministro  della difesa, e'
          assorbito   attraverso   il   transito,  nei  limiti  delle
          rispettive  dotazioni  organiche,  nei  ruoli del personale
          civile  dell'Amministrazione della difesa nonche' nei ruoli
          di   altre  amministrazioni  pubbliche,  tenuto  conto  dei
          rispettivi fabbisogni annuali, dei profili di impiego e nel
          rispetto  della  programmazione  delle  assunzioni  di  cui
          all'art.  39  della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449. Il
          transito  dovra'  in  ogni  caso  avvenire salvaguardando i
          processi   di   riqualificazione   previsti  dai  contratti
          collettivi nazionali di lavoro e comunque nell'ambito della
          quota prevista per l'accesso dall'esterno.
              2.  La  disciplina del transito nei ruoli del personale
          civile  delle  amministrazioni  dello  Stato  e  degli enti
          pubblici  nazionali  non economici di cui all'art. 1, comma
          2,  del  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29, e
          successive  modificazioni  e  integrazioni, e' definita con
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica, da emanarsi ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, e successive modificazioni e integrazioni, su proposta
          del  Ministro della difesa, di concetto con il Ministro del
          tesoro,  del bilancia e della programmazione economica e il
          Ministro per la funzione pubblica.
              3.  Il  transito nei ruoli delle amministrazioni di cui
          al  decreto legislativo n. 29 del 1993 diverse da quelle di
          cui  al  comma 2 avviene, fermi restando i limiti stabiliti
          al  comma  1,  e  compatibilmente  con i titoli culturali e
          professionali  necessari, secondo tabelle di corrispondenza
          e  criteri  di priorita' stabiliti con decreto del Ministro
          per  la funzione. pubblica, di concerto con il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
              4.  Il  personale  eccedente  di  cui  al  comma 1 puo'
          permanere  presso  l'Amministrazione  della  difesa  per un
          periodo massimo di nove mesi, entro il quale puo' avvenire,
          a domanda, il transito di cui ai commi 2 e 3. Al termine di
          tale  periodo,  e  comunque a decorrere dal 1° gennaio 2006
          qualora  sussistano ancora eccedenze, il personale con meno
          di  cinque  anni  dai  limiti di eta' previsti per ciascuna
          categoria  di  personale  viene collocato in ausiliaria. Il
          contingente massimo di personale da collocare in ausiliaria
          e' stabilito con il decreto di cui all'art. 2, comma 3.
              5.  Il  collocamento  in  ausiliaria  di cui al comma 4
          avviene  a  domanda. Qualora le domande siano insufficienti
          viene   collocato   in  tale  posizione  l'ufficiale  o  il
          sottufficiale  anagraficamente piu' anziano e, a parita' di
          eta', l'ufficiale o il sottufficiale meno anziano in grado.
          Qualora,  invece, le domande siano superiori al contingente
          massimo  di  cui  al  comma  4,  viene  collocato  in  tale
          posizione  l'ufficiale  o  il sottufficiale anagraficamente
          piu'  anziano  e,  a  parita'  di  eta',  l'ufficiale  o il
          sottufficiale piu' anziano in grado.
              6.  Al fine di rispettare il limite massimo degli oneri
          di  cui alla tabella A allegata alla lege 14 novembre 2000,
          n.  331,  il  personale  militare  che, dopo la conclusione
          delle  procedure  di  cui  ai  commi  da 1 a 5, permanga in
          eccedenza e' considerato in servizio ai fini dei successivi
          decreti annuali di cui all'art. 2, comma 3.
              7.  Non e' consentito il transito di cui ai commi 2 e 3
          agli  ufficiali o ai sottufficiali che abbiano in corsa una
          ferma   obbligatoria.   Gli  ufficiali  o  i  sottufficiali
          transitati     nei     ruoli     del    personale    civile
          dell'Amministrazione    della    difesa   o   nelle   altre
          amministrazioni   sono   rispettivamente   collocati  nella
          riserva di complemento e nella riserva.
              8.  Gli  ufficiali  ed  i  sottufficiali transitati nei
          ruoli   del  personale  civile  dell'Amministrazione  della
          difesa  o  nelle  altre amministrazioni conservano, ai fini
          del  trattamento  economico,  le  anzianita'  di grado e di
          servizio   complessivamente   maturate  nonche',  ove  piu'
          favorevole,  il  trattamento  economico acquisito, mediante
          l'attribuzione  di  assegno  personale  pari  alla relativa
          differenza,   riassorbibile   con   i   futuri   incrementi
          retributivi  conseguenti  a  progressione di carriera o per
          effetto di disposizioni normative a carattere generale.
              9.  Il  collocamento  in  ausiliaria  per effetto delle
          disposizioni  del  presente  articolo e' equiparato a tutti
          gli  effetti  a  quello per il raggiungimento dei limiti di
          eta'. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di
          cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498, per il
          reimpiego  nell'ambito  del  comune  o  della  provincia di
          residenza presso l'Amministrazione di appartenenza od altra
          amministrazione.».